NORMATIVA
NAZIONALE
La
Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Il Decreto del Presidente della
Repubblica 194/2001
LA RIFORMA
Il D.L. 353 del 7 settembre
2001 convertito con modificazioni nella L. 401/01
Normativa Regionale
La
Legge 24 febbraio 1992, n. 225:
Nonostante
sia, come d'altronde tutto, suscettibile di
miglioramenti la legge 24 febbraio 1992 n. 225
costituisce una pietra miliare nella storia
della Protezione civile italiana. Sarà
forse utile esaminare velocemente il contenuto
dei singoli articoli e commentare, anche se
brevemente, quelli più significativi,
tenendo conto che alcune disposizioni sono state
sostanzialmente modificate a seguito dell'attuazione
del cosiddetto decentramento amministrativo
(D.L.vo 112/98 e D.L.vo 300/99 e poi ancora
L.401/01).
Il
Decreto del Presidente della Repubblica 194/2001:
Il
lungo cammino percorso dal volontariato per
essere inserito a pieno titolo e con pari dignità
rispetto alle altre componenti del sistema protezione
civile giunge a definizione, oltre che come
detto prima con l'inserimento nella legge 225/92.
A seguito del trasferimento di funzioni disposto
con il D. L.vo 112 del 31 marzo 1998, che prevede
fra l'altro (che le funzioni in materia di volontariato
siano ripartite fra stato, Regioni e Comuni
è stato pubblicato il D.P.R. 194/2001,
che abroga il 613/94 e detta disposizioni in
ordine alla partecipazione delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile, per quanto
attiene alla sfera di competenza statale.
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LA
RIFORMA:
Sono
passati quasi altri dieci anni e viviamo una
nuova stagione di modifica del sistema, che
questa volta, non riguarda solo la protezione
civile, basti pensare al fatto che è
stato modificato anche il titolo V della Costituzione.
Da tempo ormai l'esigenza di decentramento,
federalismo e sussidiarietà è
avvertita in buona parte del paese, ed è
stata attuata con i vari provvedimenti definiti
per brevità "Bassanini". Con
il Decreto legislativo 112 del 31 marzo 98 vengono
definite, suddivise per ambiti di intervento,
le attività e le funzioni che in vari
campi sono mantenute dallo Stato ed attribuite
alle regioni ed alle amministrazioni provinciali
Alla Protezione Civile il D.L.vo 112 del dedica
il capo VIII, articoli da 107 a 111. In buona
sostanza l'articolo 107 determina quali sono
i compiti mantenuti dallo Stato, o, per usare
la dizione dell'articolo "hanno rilievo
nazionale"; cerchiamo di esaminarli dividendoli
per praticità in grandi categorie.
Nella prima vanno comprese le funzioni di indirizzo
che sono:
1. l'indirizzo, promozione e coordinamento delle
attività di tutto il sistema protezione
civile ( amministrazioni dello stato centrali
e periferiche, regioni, province, comuni, comunità
montane , enti pubblici nazionali e territoriali
ed ogni altra istituzione pubblica e privata);
2. la determinazione dei criteri di massima
relativi ai programmi di previsione e prevenzione
delle calamità, ai piani per fronteggiare
le emergenze e coordinare le attività
di soccorso, all'impiego coordinato delle componenti
del sistema protezione civile, alla elaborazione
delle norme in materia di protezione civile;
3. la fissazione delle norme generali di sicurezza
per le attività industriali, civili e
commerciali,
4. gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione
dei programmi di previsione, prevenzione in
relazione alle diverse ipotesi di rischio.
C'è da sottolineate che non abbiamo più
un indirizzo "monocratico" ma è
espressamente previsto che tali funzioni vengano
esercitate attraverso intese nella conferenza
unificata, e quindi raggiungendo un sostanziale
accordo con gli enti principali destinatari
di tali indirizzi, quelli cioè che sono
chiamati a dare attuazione sul territorio a
quanto stabilito.
Nella seconda categoria comprendiamo i compiti
che devono essere svolti raggiungendo l'accordo,
non con tutte le regioni e gli enti locali,
ma solo con quelli interessati, e quindi:
1. deliberazione e revoca dello stato di emergenza;
2. emanazione delle ordinanze per l'attuazione
degli interventi di emergenza , per evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone
o cose, e per la ripresa delle normali condizioni
di vita;
3. predisposizione dei piani di emergenza in
caso di eventi calamitosi di cui all'art.2,
comma 1, lettera c) della L. 225/92.
Restano, nell'ultima categoria, non formalmente
soggetti a concertazione preventiva i compiti
relativi a:
1. soccorso tecnico urgente, prevenzione e spegnimento
degli incendi e spegnimento con mezzi aerei
degli incendi boschivi;
2. le esercitazioni periodiche relative ai piani
nazionali di emergenza;
3. la promozione di studi sulla previsione e
prevenzione dei rischi, naturali ed antropici.
L'art.108 del D.L.vo 112/98, dopo aver in via
generale stabilito che sono conferite alle regioni
ed agli enti locali tutte le funzioni non espressamente
mantenute in capo allo Stato, determina le principali
funzioni attribuite alle regioni ed alle province.
Le regioni sono chiamate a svolgere le funzioni
relative alla predisposizione dei programmi
di previsione e prevenzione dei rischi, agli
indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali
di emergenza. Inoltre, in emergenza, sono chiamate
ad attuare gli interventi necessari per l'attuazione
di interventi urgenti in caso di crisi determinata
dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di
tipo b), avvalendosi anche del corpo nazionale
dei vigili del fuoco, per il ritorno alle normali
condizioni di vita, per lo spegnimento degli
incendi boschivi (per la parte non di competenza
dello stato), alla dichiarazione di esistenza
di eccezionale calamità o avversità
atmosferica. Sono ancora competenza delle regioni
gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo
del volontariato.
Le province sono chiamate a dare attuazione
alle attività di previsione e prevenzione,
compresa l'adozione dei provvedimenti amministrativi
connessi, alla predisposizione dei piani provinciali
di emergenza nell'ipotesi si verifichino eventi
di tipo b). Hanno inoltre il compito vigilare
sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali di protezione civile dei servizi
urgenti, anche di natura tecnica, da attivare
in caso di eventi calamitosi del tipo b).
I comuni sono chiamati all'attuazione delle
attività di previsione e degli interventi
di prevenzione dei rischi sulla scorta dei programmi
e piani regionali, alla predisposizione dei
piani di emergenza (anche in forma associata
ed integrata, in funzione delle dimensioni dell'ente
e della tipologia di rischio, esempio tipico
il rischio esondazione), alla predisposizione
dei provvedimenti della preparazione all'emergenza,
quelli cioè necessari per assicurare
il primo soccorso, ed evidentemente a prestarlo,
ed attuare i primi interventi urgenti in caso
di emergenza, anche tramite le strutture locali
di protezione civile, ed all'utilizzo del volontariato
di protezione civile
Gli articoli 109,110 e 111 determinano la necessità
di provvedere al riordino di alcune strutture
di protezione civile, compreso il corpo nazionale
dei vigili del fuoco, l'agenzia nazionale per
l'ambiente ed il servizio meteorologico nazionale.
E'
stata pubblicata il 21 novembre 2000, la legge
n. 353 "Legge quadro in materia di incendi
boschivi", alla quale dovranno essere adeguate
le leggi regionali entro un anno dalla pubblicazione.
La sostanziale novità dettata dalla norma,
per quanto attiene alle strutture del sistema
protezione civile, è la forte accelerazione
che viene prevista per il coordinamento fra
le strutture, che può essere simboleggiata
dalla SOUP (sala operativa unificata permanente).
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Il
D.L. 353 del 7 settembre 2001 convertito con
modificazioni nella L. 401/01:
il
7 settembre 2001 venne emanato,il D.L. 353,
che, sostanzialmente, aboliva l'Agenzia Nazionale
di Protezione Civile prevista dal D.L.vo 300/99,
e riportava compiti e funzioni in capo al Dipartimento
della Protezione Civile, pur salvaguardando
il trasferimento di competenze previsto dal
D.L.vo 112/98.
Le novità più rilevanti sono sostanzialmente
nell'
Art. 5. E' il cuore, per così
dire della riforma . Stabilisce quali siano
i compiti del Presidente del Consiglio, o del
Ministro dell'Interno da lui delegato, e cioè,
in sostanza, determinare le politiche di protezione
civile, detenere il potere di ordinanza (ricordate
l'art. 5 della L.225/92?) e coordinare l'attività
di tutte le componenti del sistema protezione
civile, dettare, d'intesa con le Regioni, gli
indirizzi operativi dei programmi di previsione
e prevenzione, dei programmi di soccorso ed
i piani per le conseguenti misure di emergenza.
Vengono inoltre definiti gli organismi di partecipazione
che sono:
- un
comitato paritetico con rappresentanti delle
Regioni e degli enti locali, per quanto riguarda
le cosiddette strategie generali;
- la
Commissione nazionale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi, all'interno
della quale siedono fra gli altri, due esperti
designati dalle regioni ed un rappresentante
del comitato nazionale del volontariato di
protezione civile,che ha compiti di consulenza
tecnico - scientifica;
- il
comitato operativo della protezione civile
(EMERCOM), all'interno del quale siedono fra
gli altri, due esperti designati dalle regioni
ed un rappresentante del comitato nazionale
del volontariato di protezione civile. EMERCOM
assicura la direzione unitaria ed il coordinamento
delle attività di emergenza ed è
quindi un organismo che deve assicurare la
rapidità delle decisioni. Ecco perché
la legge prevede che coloro che partecipano
ai lavori abbiano la piena rappresentanza
della propria amministrazione.
Per dare attuazione alle proprie competenze
il Presidente del Consiglio si avvale del
Dipartimento della Protezione Civile. Il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile dovrà,
secondo le direttive del Presidente del Consiglio,
rivolgere a tutte le componenti del sistema
protezione civile le indicazioni necessarie
per garantire le finalità di coordinamento
operativo.
Oltre alle attività fin qui descritte,
il Dipartimento dovrà, d'intesa con
le regioni e gli enti locali:
- promuovere
lo svolgimento di esercitazioni, l'informazione
alle popolazioni interessate per gli scenari
nazionali, e l'attività di formazione
in materia di protezione civile;
- definire
anche sulla base dei piani di emergenza gli
interventi e la struttura organizzativa necessaria
per fronteggiare gli eventi calamitosi;
- formulare
gli indirizzi ed i criteri previsti dall'art.
107 del D.L.vo 112/98 (vedere a pag. 8 e 9).
Una delle sostanziali novità rispetto
all'assetto delle competenze esistente fino
al momento dell'emanazione della legge è
data dal fatto che, relativamente all'attività
tecnico operativa per assicurare i primi interventi
in caso di eventi di tipo C), il Dipartimento
agisce in concorso con le Regioni, e queste
si raccordano con i prefetti ed i comitati provinciali
di protezione civile, mentre in passato il rapporto
diretto era Dipartimento - Prefetture.
Art. 5. BIS. La disposizione di maggior
rilievo è quella che prevede che possa
essere emanata l'ordinanza ai sensi dell'articolo
5 della L.225/92, anche in occasione di grandi
eventi che possano rientrare nella competenza
del Dipartimento, ma diversi da quelli per i
quali è prevista la dichiarazione dello
stato di emergenza. L'esempio classico può
essere il Giubileo, che non determina uno stato
di emergenza, ma che per le sue caratteristiche
richiede l'uso di strumenti giuridici flessibili
e rapidi.
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Normativa
Regionale:
La
legge regionale n. 32/2001, "Sistema regionale
di protezione civile", individua le modalità
di partecipazione della Regione Marche e degli
enti amministrativi regionale all'organizzazione
nazionale della protezione civile, anche mediante
la collaborazione ed il concorso delle Province,
dei Comuni e delle Comunità montane,
nel rispetto della legislazione nazionale.
Al servizio regionale protezione civile e sicurezza
locale compete, nel rispetto dell'indirizzo
della Giunta Regionale ed in conformità
con gli obiettivi fissati dagli organi di Governo,
lo svolgimento delle attività in materia
di:
- Previsione
e prevenzione delle varie ipotesi di rischio;
- Coordinamento
degli interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi, o dall'imminenza
del verificarsi, di eventi naturali o connessi
con le attività dell'uomo che per loro
natura o estensione comportano l'intervento
coordinato di più enti;
- coordinamento
per quanto di competenza delle attività
di protezione civile e cura dei relativi rapporti
con i soggetti e gli organismi interessati;
- programmazione
della materia e promozione del volontariato;
- predisposizione,
cura e sistematico aggiornamento di dati ed
informazioni rilevanti per gli obiettivi della
protezione civile;
- gestione
della sala operativa in caso di emergenza;
- ottimizzazione
e funzionamento del Centro funzionale per
la meteorologia;
- collaborazione
con le strutture regionali competenti per
la gestione operativa di emergenze conseguenti
a calamità naturali ed antropiche.
I compiti specifici sono individuati dalle
leggi di riferimento che ne definiscono gli
strumenti, ne stabiliscono i compiti e ne
individuano le risorse. In particolare con
la Legge Regionale 11 dicembre 2001 n. 32
(coll. Ixt), il ruolo delle Amministrazioni
Provinciali e dei Comuni ha assunto, nella
gestione dell'emergenza un'importanza rilevante.
La
Regione Marche aveva già "in cantiere"
la proposta per la nuova legge regionale adeguata
a quanto previsto dal D.L.vo 112/98 e dal DPR.
194/01 quando è stato emanato il D.L.353/01,
trasformato nella L.401/01 . Il lavoro congiunto
della Commissione consiliare e dei funzionari
del servizio protezione civile, ha consentito
di modificare "in corsa" la proposta
di legge per adeguarla alla nuova normativa.
La legge è stata approvata nella seduta
del 5 dicembre 2001 dal Consiglio regionale.
Ci piace ricordare il fatto che l'approvazione
è avvenuta all'unanimità, e che
questo è un segno ulteriore del fatto
che la protezione civile viene considerata dai
più cosa di tutti, o, per usare un termine
alla moda bipartisan
- Legge
regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema
regionale di protezione civile)
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